Statuto

SINTESI DELLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI ALL’ESTERO

1.     La Società Dante Alighieri, costituita da soci di ogni nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica, riuniti in Comitati, opera per la diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero (art.1 dello Statuto Sociale).

2.     I Comitati si costituiscono per le adesioni spontanee di almeno 25 persone (art.6), curano le iscrizioni dei soci e promuovono ogni iniziativa rivolta ad attuare i fini della Società (art. 7). Sono enti di fatto e sono collegati con la sede di Roma, ente morale costituito con decreto governativo n. 347 del 18 luglio 1893.

3.     Gli iscritti di ciascun Comitato, riuniti in assemblea, eleggono il proprio Presidente e il proprio Consiglio direttivo (art.7).

4.     Il Presidente eletto comunica alla Presidenza Centrale di Roma l’avvenuta costituzione e invia il verbale della elezione delle cariche sociali per ottenere la ratifica della stessa Presidenza (art. 6).

5.     L’Amministrazione Centrale della Società, dopo aver verificato che l’iniziativa ha avuto luogo nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, predispone il provvedimento di ratifica, che consente al Comitato di iniziare la propria attività soprattutto nel settore dell’insegnamento della lingua italiana (art.6).

6.     Ogni anno il Comitato invia al Consiglio Centrale la relazione morale dell’attività svolta e il bilancio dell’esercizio costituito per le entrate dalle quote di adesione dei soci, da quelle di iscrizione e di frequenza ai corsi di lingua, dai contributi di enti e persone e per le uscite dalle spese di amministrazione e da quelle per l’attività culturale svolta (art.7).

7.     Il Consiglio Centrale esamina detti documenti per assegnare ai Comitati, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, alcuni aiuti come contributi in contanti, libri, sussidi didattici, borse di studio, conferenzieri dall’Italia, ecc…

8.     I Comitati possono delegare rappresentanti alle assemblee e ai congressi della Società, nel numero stabilito dallo Statuto Sociale, e fare proposta per il conferimento ai collaboratori degli attestati di benemerenza. La concessione di tali riconoscimenti è di competenza dell’Ufficio di Presidenza della Società (artt. 12 e 16).

9.     I Comitati possono disporre di una sede di proprietà, se glielo consentono le disponibilità finanziarie anche per le spese di manutenzione, o di una sede presa in fitto o offerta in uso delle amministrazioni o dagli enti del posto. L’Amministrazione Centrale potrà dare un modesto contributo per le spese.

10.   I Comitati possono darsi un proprio ordinamento interno in armonia con le disposizioni delloStatuto Sociale, del regolamento di attuazione e delle leggi locali (art.7). Detto documento è trasmesso alla Presidenza Centrale per la ratifica.